Statuto

Art. 1 Costituzione e sede

1.1. In conformità agli articoli 9, 17,18, 21 e 33 della Costituzione italiana, e del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) si procede all’adeguamento dello statuto l’Associazione non riconosciuta, senza scopi di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale denominata “Milano Photolab APS - ETS” con sede a Milano

1.2. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.

1.3. L’Associazione, si adegua ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

1.4. L’Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

1.5. Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall’Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

1.6. L’Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

Art. 2 Finalità

2.1 L’Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.

2.3 In tale ottica l’Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un’ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 3 Attività

3.1 L’Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l’Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate.

3.3 Sono attività di interesse generale dell’Associazione, ai sensi art 5 del D.Lgs. n. 117/2017.:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Su iniziativa della Presidenza, a titolo esemplificativo e non esclusivo, l’associazione può svolgere le seguenti attività ed iniziative incentrate sull’incremento dell’arte fotografica:

• Organizzare radunando cultori ed amatori dell’arte della fotografia, per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica. promuovendo esposizioni, sia personali che collettive, favorendo pubblicazioni artistiche, sia nazionali che estere.

• Organizzare corsi teorici e pratici, quali workshop e manifestazioni miranti, in genere, alla conoscenza, al progresso e alla diffusione dell’arte fotografica.

• Organizzare e fornire le strutture per incontri per diffondere quest’arte, corsi di fotografia;

• Promuovere laboratori creativi, percorsi formativi.

• Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed iniziative finalizzate per favorire momenti di scambio di esperienze;

• Promuovere, anche in collaborazione con associazioni, enti pubblici e privati, l’organizzazione di eventi culturali, formativi ed educativi, partecipazione e organizzazione di fiere e congressi,

3.4 Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 l’Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L’Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all’art. 3, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali.

Art. 4 Soci

4.1 All’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d’ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro, che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti. L’Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

4.2 È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

4.3 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.

4.4 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata dall’Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi. Sono tenuti all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e a fare quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali.

4.5 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

Art. 5 Diritti e Doveri dei Soci

5.1 I soci hanno il diritto a:

a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell’Associazione medesima;

b) Eleggere gli organi sociali e ad essere eletti negli stessi;

c) Esprimere il proprio voto per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni.

5.2. I soci sono tenuti a:

a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;

b) Sostenere scopi e finalità indicate nell’art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;

c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale.

5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l’elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 Ammissione dei soci

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all’organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l’impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all’eventuale Regolamento interno.

6.3 All’atto del versamento della quota sociale, l’interessato assume immediatamente la qualifica di socio: l’iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo dell’associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro trenta giorni. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L’esito della valutazione dovrà essere comunicato all’aspirante socio e annotata nel libro soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata. In caso di diniego l’aspirante socio, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

6.4 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.

Art. 7 Esclusione dei soci

7.1 La qualifica di socio si perde:

a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;

b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);

c) Per recesso e/o dimissioni;

d) Per scioglimento dell’Associazione;

e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;

b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attenti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell’Associazione;

c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell’associazione;

7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell’associato in caso di recesso/dimissioni.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L’eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

7.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell’Assemblea l’applicazione delle sanzioni della sospensione e dell’esclusione resterà sospesa.

Art. 8 Organi

8.1 Gli organi dell’associazione sono:

a) Assemblea dei Soci,

b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione,

c) Presidente,

d) Organo di controllo, laddove eletto.

Art. 9 Assemblea dei soci

9.1 L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci dell’associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero si associati superiore a cinquecento (500).

9.2 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti: in questo caso l’Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l’ora d’inizio.

9.3 Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L’Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell’arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

9.5 L’Assemblea ordinaria dei Soci:

a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;

b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l’impatto sociale dell’associazione;

c) Approva il programma annuale e pluriennale d’iniziative, di attività, d’investimenti e anche eventuali interventi straordinari;

d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; e) Elegge ogni tre (3) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso;

f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;

h) Indirizza l’azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l’operato;

i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell’organo di garanzia;

l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

m) È regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

n) È convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all’anno; in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci. In tal caso l’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data di richiesta;

o) Pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell’Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l’ora d’inizio della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno;

p) È presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all’ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

9.6 L’Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

a) Stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 elementi;

b) Elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;

c) Il Presidente dell’Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;

d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;

e) Dei lavori dell’Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 Il consiglio direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

a) È l’organo esecutivo e amministrativo dell’associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati eletti dall’Assemblea dei Soci e, con solo voto consultivo, da altre personalità dell’arte e della cultura o rappresentanti di enti e istituzioni aventi finalità artistiche;

b) Elegge al suo interno il Presidente, uno o più Vice Presidenti e il Segretario. Nel caso di più Vice Presidenti elegge, su proposta del Presidente, un Vice Presidente vicario;

c) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione;

d) Dura in carica tre (3) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, il direttivo deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l’elezione del nuovo componente o di rimandare l’adempimento alla prima riunione utile dell’Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Organo e il Presidente. uscente convoca entro 20 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.

e) È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data di richiesta; Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

10.2 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell’attività sociale, redige il rendiconto economico-finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definiti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l’eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell’organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;

c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell’attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con firma singola, disgiunta, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;

e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea de Soci;

f) Delibera l’ammissione dei nuovi soci;

g) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;

h) Decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i princìpi ispiratori del presente Statuto;

i) È tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

Art. 11 Il Presidente

11.1 Il Presidente

a) È il legale rappresentante dell’associazione e rappresenta l’Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;

b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l’attuazione delle delibere;

c) Stipula tutti gli atti inerenti all’attività dell’Associazione;

11.2 In caso d’impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell’associazione è convocato dal Vicepresidente vicario.

11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

L’Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l’attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all’art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l’Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque percento del numero dei soci.

L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’associazione.

Art. 13 Rappresentanza e poteri

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi.

13.2 L’Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio.

13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sarà sufficiente solo la firma del Presidente, oppure quella del componente del Consiglio direttivo a ciò designato.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art. 14 Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati; Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con almeno la presenza di un terzo (1/3) degli associati e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei presenti.

Art. 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocato con specifico ordine del giorno e con la presenza di almeno un terzo (1/3) dei Soci e con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli intervenuti. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

Art. 16 Risorse economiche

16.1 L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) Quote e contributi degli associati;

b) Eredità, donazioni e legati;

c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) Contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;

i) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;

k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;

l) Altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

16.2 L’associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

16.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.4 È fatto divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale fra gli associati.

Art. 17 Rendiconto economico

17.1 L’anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea dei Soci.

17.3 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4 L’associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 Organo di controllo e revisore legale dei conti

18.1 Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 30 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all’art. 31 del d.lgs. 117/2017, l’Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 Pubblicità e trasparenza

19.1 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Art. 20 Processi verbali

20.1 Tutti gli organi dell’Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all’approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 21 Disposizioni generali

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

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